L’acqua pubblica è possibile. Per legge.
Riporto un bell’articolo scritto da Luca Martinelli (www.imbrocchiamola.org) e pubblicato sul numero numero 107 di luglio-agosto 2009 di ALTRECONOMIA (www.altreconomia.it) che contribuisce a far chiarezza sulle possibilità di gestione pubblica dell’acqua.
“L’acqua pubblica è possibile, per legge. Lo dimostra un’analisi puntuale della normativa”.
L’avvocato Maurizio Montalto è il vice-coordinatore della Commissione ambiente all’interno del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli. E l’analisi della normativa italiana ed europea è riassunta in un parere tecnico che la Commissione ha prodotto “con l’obiettivo di uscire dalla confusione che ha fatto seguito all’introduzione dell’articolo 23 bis della legge 133/2008” (vedi Ae 98). Un documento che entra in tackle scivolato, quasi sulla linea di porta, a fermare i progetti di privatizzazione del servizio idrico integrato, fornando argomenti a movimenti ed enti locali.
“L’obbligo di affidare il servizio attraverso una gara d’appalto non c’è. Ci sono due possibilità. Che derivano da una scelta di fondo cui sono chiamate le amministrazioni. Se decidono che il servizio idrico integrato ha ‘scopo di lucro’, allora si applica la legge 133 del 2008. In questo caso, resta una residua possibilità di non andare a gara, tramite l’affidamento diretto, o in house, ma pur sempre a una società per azioni. Diverso è il caso in cui le amministrazioni decidano di considerare il servizio ‘senza scopro di lucro’. In questo caso, l’ipotesi migliore è farlo gestire da un’azienda speciale”.
È una questione di commi: “L’articolo 23 bis sostituisce l’articolo 113 del Testo unico degli enti locali. Ma sulla sua applicazione c’è stata un po’ di confusione. Perché disciplina l’affidamento dei servizio solo nell’ipotesi dello ‘scopo di lucro’. C’era, però, un articolo, il 113bis del Testo unico degli enti locali, che stabiliva cosa si può fare quando non c’è ‘scopo di lucro’. È stato eliminato dalla Corte costituzionale”. Ciò non significa, come molti vorrebbero far credere, che l’unico sentiero possibile sia quello che porta alla privatizzazione: “La tendenza è di far rientrare tutto sotto il 23 bis. In realtà, il governo ha messo ordine tra le norme. Disciplina solo quando c’è ‘scopo di lucro’. Quando non c’è, non poteva e non doveva disciplinarlo il governo centrale. Le norme, in questo caso, le decidono gli enti locali”.
La conferma alle sue parole arriva dalla Corte dei Conti della Lombardia, che nel rispondere a una richiesta di parere del Comune di Malnate (Va) in merito all’articolo 23 bis scrive: “L’art. 23bis opera una scelta di fondo a favore del ricorso al mercato nell’esternalizzazione dei servizi pubblici a rilevanza economica. Tuttavia, non è possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, effettuata di volta in volta, con riferimento al singolo servizio da espletare, da parte dell’ente stesso”.
A fine giugno, a Torino, il Comitato “Acqua pubblica” ha consegnato al Comune 12.085 firme di cittadini a sostegno di una deliberazione di iniziativa popolare che vuole inserire nello Statuto della città il principio che l’acqua è un bene comune e non una merce, che il servizio idrico integrato non ha scopo di lucro, che la proprietà della rete di acquedotto e distribuzione è pubblica e inalienabile, che la gestione è attuata esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubbliche (www.acquapubblicatorino.org).
L’avvocato Montalto spiega: “Un Comune può essere vincolato dai cittadini a dir la propria nell’assemblea dell’Ambito”. Sono gli Ambiti territoriali ottimali (Ato), infatti, gli organi decisori: lui ha la delega del sindaco di Napoli a rappresentarlo nell’Ato 2 Napoli-Volturno, ed è stato l’unico a votare contro la privatizzazione: “Dire che ‘la legge non ci consente di non privatizzare’, invita a spostare l’attenzione sul Parlamento. È una delega di responsabilità”. Una deroga alla democrazia nella gestione di un bene comune.
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